Barcellona, si è insediata la commissione straordinaria di liquidazione
La Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, insediatasi nei giorni scorsi in seguito all’adozione della delibera di dichiarazione di dissesto finanziario, ha emanato l’avviso pubblico destinato a quanti vantino crediti nei confronti del Comune sorti entro il 31 dicembre del 2022.
Nell’avviso i Commissari liquidatori Maria Cacciola, Maria Di Nardo e Giancarlo Irrera indicano le modalità per la presentazione delle istanze, che dovrà avvenire entro 60 giorni dal 13 marzo 2024. Le domande dovranno essere presentate in carta libera su modello di fac simile scaricabile dal sito internet del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, corredate da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del debito da parte del Comune, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione. Le istanze per l’inserimento nel piano di rilevazione passiva dovranno essere indirizzate alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e trasmesse con le seguenti modalità:
-tramite pec all’indirizzo comunebarcellonapdg@postcert.it
-tramite raccomandata del servizio postale all’indirizzo Via San Giovanni Bosco snc, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto
-tramite consegna al protocollo generale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in orario d’ufficio.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni a decorrere dal 13 marzo, giorno successivo alla pubblicazione il 12 marzo del provvedimento all’albo pretorio on line e sul sito web del Comune.
- L’istanza dovrà contenere:
- generalità identificative del creditore;
- oggetto del credito vantato al 31.12.22 nei confronti del Comune di Barcellona
- epoca in cui è maturato il credito;
- importo complessivo del debito dell’ente, eventualmente distinto per capitale ed accessori, se dovuti;
- tipo ed estremi del documento che comprova il credito e/o idonea documentazione comprovante il diritto di credito;
- eventuali cause di prelazione di cui agli artt. 2745 e seguenti del Codice Civile;
- eventuali atti interruttivi della prescrizione;