‘Congiunti’, chi sono: Palazzo Chigi fa chiarezza
“L’ambito cui può riferirsi la dizione ‘congiunti’ può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile”. Lo precisa il sito della Presidenza del Consiglio dei ministri. “Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i ‘congiunti’ cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)”, si legge ancora nelle Faq relative all’ultimo DPCM.
Dunque, precisa il sito di Palazzo Chigi, “sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti” che “devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità”. “E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie”, si legge ancora nelle Faq relative all’ultimo DPCM.
AMICI ESCLUSI – Dal novero delle persone che si possono visitare da lunedì prossimo, cioè i congiunti nel senso indicato dalle Faq, restano esclusi gli amici, in quanto non rientrano tra gli stabili legami affettivi. E’ quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi interpellate in merito.
ATTIVITA’ SPORTIVA – “L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi” precisa il sito di Palazzo Chigi. “A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti”, spiega ancora la Presidenza del Consiglio, sottolineando come sia “obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti”. “Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività”, mentre “non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione”.
ACCESSO AI PARCHI– “L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo DPCM, restano chiuse”, si legge nelle Faq. “Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto”.
PASSEGGIATE – “Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti. Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto”.
VISITE AI CIMITERI – “E’ consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti” anche al di fuori delle cerimonie funebri “sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento”. “Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura”, si legge ancora.
RIENTRO A CASA – Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi. Lo precisa il sito di Palazzo Chigi, spiegando le misure contenute nell’ultimo DPCM. “Il decreto – si legge nelle Faq – prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse”.
NO A SPOSTAMENTI IN SECONDE CASE – “I motivi che rendono legittimi gli spostamenti, secondo le previsioni del DPCM, restano quelli del lavoro, della salute e della necessità. Spostarsi alla seconda casa non è una necessità. In riferimento alle attività sportive e motorie, lo spostamento consentito è quello strettamente necessario a effettuare le attività stesse, con la conseguenza che una volta che queste sono concluse è obbligatorio fare immediato ritorno a casa”. Lo riferiscono fonti del governo.
OBBLIGO MASCHERINA SU BUS E NEI NEGOZI – “Diventa obbligatorio – si legge sul sito di Palazzo Chigi – l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali). Il nuovo DPCM sancisce anche l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi. Sempre dal 4 maggio, si può tornare a effettuare l’attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa”.