Cospito, Consulta: “No all’ergastolo se per giudice prevalgono attenuanti”
(Adnkronos) –
La Consulta apre la strada allo sconto di pena per Alfredo Cospito dichiarando illegittima la parte dell'articolo 69 del codice penale che vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva. In sostanza la Consulta, rispondendo alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'assise d'appello di Torino, sottolinea come "il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell'ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva". La norma sull'articolo 69, quarto comma del codice penale è "costituzionalmente illegittima nella parte in cui – spiegano i giudici costituzionali – vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'articolo 99, quarto comma nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell'ergastolo". Secondo la Corte, "il carattere fisso della pena dell'ergastolo esige che il giudice possa operare l'ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto dai primi tre commi dello stesso articolo 69 – spiega la Consulta in una nota- Conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell'ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)