Disparità di trattamento nelle misure di sostegno allo spettacolo dal vivo in Sicilia: la denuncia di 103 organismi sulla L.R. n° 3 del 31.01.2024
Disparità di trattamento nelle misure di sostegno allo spettacolo dal vivo in Sicilia: ecco la denuncia pubblica di 103 organismi sulla L.R. n° 3 del 31.01.2024″, con una dettagliata relazione prima di chiedere l’audizione all’Ars e sollevano la questione di legittimità costituzionale: Ecco il testo integrale: “I sottoscritti organismi, operanti in Sicilia, denunciano gravi disuguaglianze e disparità di trattamento causate dalle recenti norme emanate dall’Assemblea Regionale Siciliana nell’ambito dei sostegni finanziari al settore dello Spettacolo dal vivo.
IL FATTO
Con legge n. 3 del 31 gennaio 2024, intitolata “disposizioni varie e finanziarie”, l’Assemblea Regionale della Regione siciliana ha approvato una serie di contributi straordinari per il corrente esercizio. Tra questi, l’attribuzione di contributi a favore di soggetti privati.
E difatti:
L’art. 25, autorizza il dipartimento regionale del turismo, sport e spettacolo, a erogare un certo numero di contributi diretti, per un totale di 7.483.550 euro indicati nella tabella III a conclusione del testo normativo.
E in effetti le ultime pagine della norma indicano 16 associazioni private quali beneficiarie di importanti contributi, che vanno dai 97.000 ai 145.000 euro cadauno, in un caso a 194.000 e in un altro caso 242.500.
Un paio di mesi prima, un decreto dello scorso 12 dicembre 2023 aveva già generosamente stanziato 5.630.000 euro per eventi natalizi a vario titolo, sempre a vantaggio di un ristretto numero di soggetti pubblici e privati.
I contributi per cui si solleva formale contestazione sono stati assegnati ad associazioni di diritto privato, senza una previa emissione e pubblicazione di avviso pubblico.
CONSIDERAZIONI
Tutto quanto sopra avviene nonostante il fatto che la Regione Siciliana, con Legge n. 9 del 7/5/2015, abbia istituito il F.U.R.S. – Fondo Unico Regionale dello Spettacolo, finalizzato specificamente a unificare tutte le fonti di finanziamento regionale a sostegno delle attività degli organismi pubblici e privati dello spettacolo dal vivo (musica, teatro e danza) secondo i precisi criteri previsti nelle normative di settore: la legge 5 dic. 2007 n. 25 per le attività teatrali e la legge 10 dic. 1985 n. 44. per le attività musicali.
Orbene, a fronte dello stanziamento di 6,8 milioni di euro per il FURS 2023 (chiaramente inadeguato per far fronte alle richieste della vasta platea di soggetti aventi diritto, dislocati in ogni parte della Sicilia ed esponenzialmente aumentata nel post-covid), constatiamo che l’Assemblea Regionale ha destinato un totale di oltre 13 milioni di euro in favore di non meglio definiti “interventi e programmi di promozione turistica” per un ristretto numero di beneficiari(vedi norme di variazione di bilancio del 21/11/2023 e L.R. 31/01/2024 n. 3).
Da evidenziare il fatto che alcuni di questi soggetti sono contemporaneamente assegnatari di altri e concomitanti contributi FURS per le medesime tipologie di attività.
A tutto ciò si aggiunga il depotenziamento pluriennale della Legge 25/2007, derivato anche dal mancato finanziamento di alcuni articoli della stessa, in particolare quelli dedicati a rassegne, festival, teatro per ragazzi, etc.
Nel contempo si evidenzia che parecchie delle sopra indicate assegnazioni “individuali” sono a favore di soggetti privati proprio per il finanziamento di rassegne e festival di spettacolo dal vivo.
I PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ E INCOSTITUZIONALITÀ
Le disposizioni della legge in oggetto ne fanno per natura una fattispecie definita tecnicamente “legge provvedimento”: la Corte Costituzionale, in numerose pronunce, definisce leggi provvedimento quelle che “Contengono disposizioni dirette a destinatari determinati” ovvero “incidono su un numero determinato e limitato di destinatari;inoltre, “hanno contenuto particolare e concreto”, sono “ispirate da particolari esigenze”, e comportano l’attrazione al legislatore di “oggetti o materie normalmente affidati all’attività amministrativa”.
Se in linea di principio, pertanto, le leggi provvedimento sono in astratto legittime, la possibilità per il legislatore di svolgere un’attività a contenuto amministrativo non può tuttavia giungere al punto di violare i più elementari principi di uguaglianza tra i cittadini.
In una preclara recente sentenza, il Consiglio di Stato ammonisce che “in considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare, la legge provvedimento è soggetta a uno scrutinio stretto di costituzionalità. E un tale sindacato deve essere tanto più rigoroso quanto più marcata sia la natura provvedimentale dell’atto. Consegue a tali principi che il legislatore, quando pone in essere un’attività a contenuto particolare e concreto, deve fare risultare con chiarezza i criteri ai quali sono ispirate le scelte e le relative modalità di attuazione.”
Essenzialmente il CDS ammonisce all’uso di principi di non arbitrarietà e non irragionevolezza in merito alle scelte del legislatore regionale.
Orbene, da un’immediata analisi emerge che:
● alcune delle associazioni beneficiate sono state costituite nel 2023 e hanno iniziato la loro prima attività nella medesima data del 21 giugno 2023; mentre la gran parte non risponde ai criteri di storicità che di norma sono d’obbligo per essere ammessi al sistema di finanziamento FURS;
● per molte delle associazioni beneficate non sono reperibili notizie circa le loro pregresse attività curriculari, né sul web né sui social più diffusi o sulla stampa, mentre alcuni soggetti non hanno alcun profilo social;
● In alcuni casi non sono reperibili notizie sulle stesse manifestazioni oggetto di questi finanziamenti;
● I programmi di diverse delle rassegne finanziate, pur se organizzate da soggetti diversi, prevedono medesimi eventi, con l’inserimento di spettacoli prodotti da una medesima casa di produzione e/o distribuzione, ricorrente in più cartelloni.
Se, in particolare, il sistema FURS garantisce l’erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo basandosi sulla valutazione comparativa dei progetti e pertanto tutela l’interesse pubblico, non pare che tale interesse pubblico rimanga salvaguardato dal fatto di differenziare e privilegiare alcune singole associazioni rispetto a tutte le altre che, pure, possono aspirare a un sostegno pubblico per realizzare la propria offerta culturale o che si trovano in difficoltà finanziarie nella gestione di rassegne, eventi e festival che operano nella stessa area geografica e si rivolgono al medesimo bacino di utenza dei suddetti soggetti finanziati direttamente.
Come emerso nel corso di una pronuncia del Consiglio di Stato, le sovvenzioni attribuite a specifiche imprese al di fuori di quelle che sono le regole generali di assegnazione di fondi statali a enti teatrali privati configurano una discriminazione delle altre imprese che, a parità di condizioni, si trovano a dover sostenere maggiori oneri economici per continuare la propria attività.
Ciò indurrebbe altresì a considerazioni, tutte da approfondire ma di facile intuizione, sulle ripercussioni negative nei confronti del principio della libera concorrenza e chiamerebbe in causa altri organi di vigilanza a supporto.
In mancanza, pertanto, di una dettagliata motivazione che giustifichi in base a quali interessi pubblici e obiettivisiano state operate le scelte attributive, non è dato rinvenire quella specialità che metta al riparo il legislatore da accuse di discriminazione in violazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione, posti a tutela dello sviluppo della cultura, ispirati a principi di parità di accesso e alla valutazione comparativa sulla base di parametri oggettivamente predeterminati.
La legge n. 3 del 31 gennaio 2024 in esame, poi, risulta essere del tutto irrispettosa del principio di imparzialità dettato dall’art. 97 della Costituzione. Gli operatori culturali del territorio non hanno avuto possibilità alcuna di presentare i loro progetti per concorrere, parimenti ad altre associazioni, al godimento di tali “erogazioni”, le cui selezioni si sono svolte senza una chiamata pubblica, discriminando pertanto la maggioranza degli organismi culturali meritevoli sparsa sul territorio, a beneficio di alcuni più “fortunati”.
In aggiunta a quanto precede, giova ricordare che, in base alla citata normativa legge n. 9 del 7/5/2015 (FURS) di riferimento per gli enti teatrali privati, richiamata in delibere e provvedimenti attuativi:
– Sono beneficiari le associazioni, fondazioni ed enti, gestiti da privati, che abbiano sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei settori del teatro, della danza e della musica
– Non è ammesso il cumulo con altre forme di sostegno previste dal Bilancio della Regione Siciliana
Tali principi sembrano non essere rispettati dalla Legge in esame.
Nel caso di specie, tra le tante norme interposte rispetto all’attuazione degli articoli 3 e 97 Cost., richiamiamo la previsione generale contenuta nell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il quale «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi».
Il dipartimento Turismo, con decreto del 28/2/2024 ha emanato una tenue disciplina riportante le semplificate modalità di erogazione dei contributi di cui trattasi, per cui i soggetti individuati devono presentare le istanze progettuali, ulteriormente indirizzando la pratica verso una sua realizzazione concreta.
IL PRECEDENTE STORICO
La pratica denunciata in questo documento rappresenta un’anacronistica riesumazione della TABELLA H, in uso fino al 2014, anno in cui venne abolita dal governo allora in corso e la cui abolizione fu salutata come necessario primo passo verso la trasparenza.
La tabella H, uscita dalla porta, sembra essere così rientrata dalla finestra attraverso le maglie delle leggi finanziarie, all’interno delle quali vengono inseriti e mescolati destinatari che già prima facie non sembrano essere stati selezionati in base a interessi pubblici e obiettivi.
Invero, per assicurare parità di trattamento, imparzialità e trasparenza, i contributi per attività di spettacolo non possono che essere concessi unicamente secondo le norme di leggi vigenti che regolano il FURS (Legge 25/07 – Teatro e Legge 44/86 – Musica); per assicurare parità di trattamento, imparzialità e trasparenza i contributi per le manifestazioni turistiche non possono che essere concessi ed erogati attraverso bandi pubblici ai sensi della Legge 26/2/2022 n. 2.
Ci auguriamo che questo governo regionale “del cambiamento”, in sincronia con quello nazionale, desideri dare esempio di rettitudine politico-amministrativa, invertendo la tendenza al ritorno alle vecchie pratiche della Tabella H, con meccanismi di revisione della legge in oggetto, e vorrà altresì, in linea con quanto in atto nel FUS Nazionale, prevedere l’aumento per i finanziamenti allo spettacolo dal vivo, in vista del varo del Codice dello Spettacolo.
Nel contempo, per quanto avvenuto, ritenendo che gli operatori locali, l’interesse pubblico e i più elementari valori costituzionali abbiano già subito una profonda ferita per le violazioni succitate, i sottoscriventi
CHIEDONO AUDIZIONE URGENTE
in Commissione Cultura dell’ARS:
– per rassegnare le ragioni delle loro richieste miranti a ristabilire il prevalere dell’interesse pubblico, dell’imparzialità e dei principi costituzionali;
– per conoscere l’effettiva politica sociale e culturale dell’Assemblea e del Governo Regionale a favore dello spettacolo dal vivo in Sicilia, ovvero se questa intenda proseguire nella contribuzione specifica e straordinaria a determinati soggetti o se voglia canalizzare integralmente le risorse disponibili al FURS Regionale, assicurando la contribuzione attraverso predeterminati avvisi, bandi, criteri e modalità di partecipazione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di trasparenza;
– per sollecitare l’aumento delle risorse del Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (FURS) per il triennio 2024-2026, con un significativo incremento da operare nell’anno 2024 reperendo le risorse necessarie e provvedendo a una variazione di bilancio. Rivalutazione necessaria considerato che nell’ultimo triennio sono state accolte oltre 50 nuove istanze al FURS, alle quali da oggi si aggiungeranno le attività dello spettacolo viaggiante, come previsto dalla recente normativa approvata con il Disegno di Legge della V Commissione “Diposizioni urgenti in materia di turismo e spettacolo” n. 692/A approvato dall’ARS in data 20/03/2024;
– per informare che il FUS Nazionale, che storicamente comprende anche gli spettacoli viaggianti e circensi, opera con uno stanziamento adeguato a coprire le esigenze di tutti i settori, evitando provvedimenti senza copertura finanziaria che produrrebbero una riduzione di risorse ai comparti esistenti. Il FUS Regionale, in cui la somma stanziata di 6.300 migliaia di euro è già decurtata di 500 mila euro circa rispetto al 2023, dovrà ancora destinare un’aliquota agli spettacoli viaggianti e circensi di cui di cui all’articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
– per scongiurare di compromettere la programmazione degli spettacoli dell’anno 2024 e del triennio 2024-2026, la tenuta del settore dello spettacolo dal vivo in Sicilia e soprattutto di interrompere un proficuo confronto tra Regione Sicilia e le imprese dello Spettacolo che, seppure con fasi alterne, ha garantito il dialogo e superato criticità drammatiche per il Paese, come la pandemia;
Nel far presente l’urgenza della suddetta audizione e delle risposte che il nostro Settore si attende
di fare istanza al Governo, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione italiana. affinché venga promossa innanzi alla Corte Costituzionale questione di legittimità sulla legge regionale del 31.01.2024, n. 3, per violazione del principio di parità di cui all’art. 3 Cost. e per la mancata adozione di criteri di trasparenza e di efficienza previsti dall’art. 97, nella parte in cui prevede erogazioni in materia di turismo e spettacolo ad associazioni di diritto privato.
CON ESPRESSA RISERVA
di impugnare innanzi al Giudice competente i provvedimenti attuativi della sopra citata legge -provvedimento, ivi instando affinché venga sollevata questione di legittimità costituzionale della stessa.
di informare sui fatti tutti gli organismi, giudiziari e non, a tutela della legalità e del rispetto dei principi costituzionali.
E con riserva di ulteriormente argomentare, approfondire, instare.
22 aprile 2024
Firmano il documento i 103 organismi“