La protesta degli operatori di spettacolo dal vivo in Sicilia varca i confini dell’isola: presentata al Governo nazionale un’istanza di impugnativa per illegittimità costituzionale delle leggi finanziarie regionali

A seguito dell’emanazione della Legge Regionale n. 25 del 12 agosto scorso, si risolleva la protesta degli operatori dello spettacolo dal vivo in Sicilia che, nei mesi scorsi, avevano già presentato un documento/esposto, inviato anche alla Presidenza della Regione Siciliana e dell’ARS, nel quale denunciavano gravi disuguaglianze e disparità di trattamento causate dalle norme finanziarie emanate in novembre 2023 e gennaio 2024 dall’Assemblea Regionale Siciliana, che prevedevano una gran mole di  contributi finanziari straordinari per eventi di spettacolo, assegnati in assenza di criteri normativi su requisiti e modalità di spesa.

Nei giorni scorsi una trentina di Organismi del settore hanno dato mandato all’Avv. Francesco Mauceri di Catania per inoltrare un’istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44 della legge regionale siciliana 12 agosto 2024, n. 25, ai sensi di ben 7 articoli della Costituzione ed esattamente i n° 3, 9, 33, 41, 81, 97 e 127. Si segnala inoltre la violazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), rilevanti ai sensi dell’art.117 della Costituzione.

Con questo atto si chiede al C.d.M. di promuovere, nei termini di Legge, l’impugnativa della L.R.  25/2024, per la palese violazione di diversi principi costituzionali.

Con le disposizioni della legge regionale, oggetto di questa istanza, vengono assegnati a pochi soggetti privati e anche pubblici ingenti contributi straordinari, finalizzati alla realizzazione di investimenti ed interventi nel settore del turismo (e spettacolo) che, aggiunti a quelli disposti dalle precedenti Leggi regionali n° 25/2023 e n° 3/2024, assommano a ben oltre 20 milioni di Euro.

Nell’istanza, presentata al Governo nazionale e a tutti gli Organi giurisdizionali competenti, si denuncia la distribuzione di questa rilevante spesa in favore dei privati enti ed associazioni ivi indicati, per gli importi loro rispettivamente riferiti, senza idonee specificazioni delle attività in concreto sponsorizzate, spesso genericamente indicate con espressioni del seguente tenore letterale: “eventi culturali e promozione del territorio”; “promozione di attività sportive inclusive”; “attività ed interventi propedeutici in vista del carnevale 2025”, etc.).

Inoltre nel documento presentato dagli operatori siciliani si legge che:

“La scelta dei privati beneficiari dei consistenti finanziamenti sopra riferiti non è in alcun modo motivata e non risulta preceduta da alcuna pubblica selezione ovvero idonea procedura.

Si tratta con evidenza di norme contrarie alla Costituzione ed ai più elementari criteri di gestione e di destinazione delle risorse pubbliche, eccedenti i poteri e la competenza della Regione e tali da imporre la promozione, ad opera del Governo ed ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.  A tanto gli istanti chiedono che il Governo voglia tempestivamente provvedere precisando che l’odierna istanza deve intendersi formata ai sensi della disciplina indicata in epigrafe, con riserva, in caso di rigetto, ovvero di silenzio, di ogni ulteriore azione e tutela, ivi comprese l’impugnazione e le connesse istanze risarcitorie”.

Dichiarano infine i sottoscrittori dell’istanza: “Riteniamo che con questa normativa regionale vi sia innanzitutto una violazione del principio di uguaglianza di cui all’art.3 della Costituzione e la violazione del divieto di discriminazione scolpito dall’ art. 14 CEDU e dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rilevanti ai sensi dell’art.117 della Costituzione. C’è anche la violazione dell’art.97 della Costituzione, perché le disposizioni in esame, costituiscono l’inosservanza dei principi di buon andamento, di imparzialità e di trasparenza della funzione pubblica, che sono calpestati dall’erogazione indiscriminata di contributi a vario titolo, attuata in deroga alle ordinarie procedure amministrative volte alla verifica del possesso dei requisiti e della rilevanza sociale dell’azione svolta dai beneficiari, tale da renderli meritevoli di percepire un sostegno pubblico”.

Auspicando un confronto pubblico, più volte richiesto agli organi di governo regionale, gli operatori ricorrenti stanno valutando ulteriori forme di contestazione, anche giudiziaria, delle norme finanziarie reputate illecite.

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