Messina, De Luca revoca l’ordinanza restrittiva: “Concreto il pericolo di disordini o fenomeni di pericolosa eversione sociale”
Il sindaco di Messina Cateno De Luca, come aveva annunciato nella diretta facebook, ha provveduto alla revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 5 del 10 gennaio 2021 avente ad oggetto “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 per l’attuazione della “zona rossa” nel Comune di Messina giusta Ordinanza Contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 10 gennaio 2021. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e ai sensi dell’art. 50 D. Lgs. 267/2000 “. Il provvedimento prevedeva: a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante; b) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti
territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese; c) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado; d) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi
essenziali e di pubblica utilità; e) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali); f) chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma “e”, purché sia consentito l’accesso solamente alle predette attività; g) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro. h) Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
De Luca poi motiva la sua decisione: “Il superiore provvedimento è stato emesso nell’ambito di una strategia di contrasto e contenimento del contagio che riguarda anche l’avvio di una attività di monitoraggio del numero dei soggetti positivi covid in rapporto ai numeri di tamponi eseguiti, del numero dei posti letto covid di degenza ordinaria e di terapia intensiva disponibili presso le strutture sanitarie messinesi per cui le
ulteriori misure restrittive di cui alla citata Ordinanza Sindacale n. 5/2021 erano state elaborate con lo scopo di eseguire un monitoraggio costante dell’andamento del contagio con andamento diacronico.
RITENUTO tuttavia che dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza Sindacale n. 5/2021 l’Amministrazione comunale non è stata posta nelle condizioni – nonostante gli impegni assunti dall’ASP di Messina e dal Commissario territoriale Covid nei tavoli tecnici del 9 gennaio 2021 e del
10 gennaio 2021 – di avere una precisa cognizione dell’andamento del contagio né dell’andamento dell’emergenza sanitaria in città con riferimento ai posti letto COVID di degenza ordinaria e di terapia intensiva disponibili presso le strutture sanitarie cittadine non avendo più ricevuto alcuna comunicazione al riguardo dalla predetta ASP Messina e dal Commissario Covid. OSSERVATO infine che si sono registrati fenomeni di tensione crescente, per cui risulta concreto il pericolo di disordini o fenomeni di pericolosa eversione sociale, anche in considerazione delle
minacce formulate pubblicamente all’indirizzo del Sindaco e che hanno costituito oggetto di specifica denuncia all’Autorità Giudiziaria e che impongono di adottare il presente provvedimento a tutela dell’ordine pubblico”.