Messina, proposta una azione inibitoria collettiva contro la società Stretto di Messina S. p. A. da parte di 104 cittadini contrari alla realizzazione del Ponte
Su incarico ricevuto da 104 persone gli avvocati Aurora Notarianni, Giuseppe Vitarelli, Antonino De Luca (del Foro di Messina) e Maria Grazia Fedele (del Foro di Reggio Calabria), il 13 giugno hanno promosso la suddetta azione, depositando telematicamente un ricorso ex art. 840 sexiesdecies c.p.c. al Tribunale di Roma (Sezione Imprese), contro la Stretto di Messina S. p. A.
Si tratta, in particolare, di un’Azione Inibitoria Collettiva per chiedere al giudice di accertare la responsabilità della società ed il danno ingiusto causato per la violazione del dovere di diligenza, correttezza e buona fede proseguendo nell’attività per la realizzazione dell’opera nonostante il ponte sullo stretto di Messina non abbia alcun reale interesse strategico e non è fattibile sotto i profili ambientali, strutturali ed economici.
I 104 privati cittadini che hanno intrapreso questa azione vivono e amano le due sponde dello Stretto di Messina ed hanno un interesse comune alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico e archeologico, dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi ed intendono porre in essere ogni attività necessaria a preservare il territorio, la qualità della vita, la salute e il benessere anche nell’interesse delle future generazioni.
I ricorrenti, con questa class action, narrano la storia della società e del progetto ed evidenziano la fondatezza delle proprie ragioni sostenendo che il decreto cd ponte – che ha resuscitato atti e soggetti – è costituzionalmente illegittimo e contrario alla normativa europea ed in conseguenza denunziano l’illegittimità dell’operato della società guidata da Pietro Ciucci, per violazione di numerose norme interne ed eurounitarie, oltre che internazionali.
Nel ricorso sono indicate le norme violate, gli interessi sovraindividuali da tutelare ed anche il pregiudizio sulle sfere giuridiche individuali e collettive per il pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale causato.
Il collegio di difesa precisa: “Questo ricorso mira ad accertare e dichiarare ammissibile e fondata l’azione inibitoria collettiva proposta. Vogliamo, così, ottenere la cessazione immediata da parte della società Stretto di Messina, di ogni atto o comportamento pregiudizievole dei diritti e degli interessi collettivi e diffusi e giuridicamente protetti, di ogni attività tendente all’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, di ogni comportamento relativo al riavvio dell’attività di progettazione dell’opera e, per l’effetto, ordinare la cessazione immediata di ogni attività negoziale, della stipula di atti aggiuntivi, unilaterali e contrattuali, onerosi e non e di ogni deliberazione del CdA, di ogni atto o documento prodotto nel procedimento innanzi alla Commissione VIA VAS e alla Conferenza dei servizi e ordinare la cessazione di ogni attività connessa e conseguente idonea a reiterare la condotta pregiudizievole degli interessi collettivi e omogenei meritevoli di tutela e vietarne la reiterazione. Adesso, dopo il deposito del ricorso, attendiamo la data di fissazione dell’udienza”.