Monforte San Giorgio, “No ai rifiuti organici”. Via alla petizione-proposta
Il fermento delle ultime settimane, in seguito alla notizia che su Monforte Marina la Srr di Messina (di cui fanno parte 46 comuni) ha programmato di realizzare un impianto di compostaggio della frazione umida dei rifiuti, dopo varie riunioni di un nascente comitato di opposizione, si è concretizzato lo slogan “NO AI RIFIUTI A MONFORTE MARINA” con la Petizione – Proposta ai sensi dell’ex art. 94 dello Statuto comunale indirizzata al sindaco di Monforte San Giorgio Giuseppe Cannistrà e al consiglio comunale.
Questo il testo completo della petizione-proposta.
AL SINDACO DI MONFORTE SAN GIORGIO
Dott. Giuseppe Cannistrà
AL CONSIGLIO COMUNALE DI MONFORTE SAN GIORGIO
Noi sottoscritti, 1) …., 2) ………………………….., 3) ………………………….., 4)………………………….., 5)………………………………, 6)……………………………, in qualità di presentatori dell’atto che segue da intendersi quale petizione e, in subordine, anche quale proposta, unitamente a tutti gli altri cittadini sottoscrittori del presente atto e ai sensi dell’articolo 94, lettere b) e c) dello Statuto comunale, premesso che:
1) con atto pubblico n. 1705 del 09/12/2019 della S.R.R. di Messina Area metropolitana si formulava avviso, rivolto alle Amministrazioni comunali, alla Città metropolitana di Messina e ad Operatori economici e Soggetti privati che, avendo la disponibilità di aree e/o immobili “idonei per dimensione, destinazione d’uso e requisiti prescritti dalla vigente normativa” per la realizzazione di un sito ove conferire il rifiuto organico proveniente da raccolta differenziata, finalizzato ad acquisire la loro manifestazioni di interesse alla realizzazione dell’impianto;
2) nel medesimo avviso della Società consortile si specificava che “La presentazione delle manifestazioni di disponibilità da parte dei Comuni, della Città metropolitana di Messina e/o di Operatori economici e/o
Soggetti privati (singoli o associati in genere) non farà sorgere diritti e/o pretese e/o interessi giuridicamente rilevanti anche ai fini di eventuali risarcimenti e/o indennizzi in capo ai Soggetti partecipanti. Di conseguenza è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale del presente avviso, non essendo la SRR vincolata in alcun modo ad impegni specifici. La SRR si riserva, comunque, la possibilità di sospendere e/o modificare e/o revocare e/o annullare anche parzialmente la procedura”;
3) da successiva Determina Presidenziale S.R.R. n. 02 del 4 marzo 2020, che non richiama l’atto di cui al precedente punto 2), si evince che “Il Piano d’ambito di questa società ha previsto, su indicazione del comune di Monforte San Giorgio, la localizzazione di un sito per la realizzazione di un impianto per il trattamento della frazione organica all’interno del territorio comunale”, dando incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica per proseguire celermente alle altre fasi progettuali per la realizzazione del “nuovo impianto di trattamento della FORSU” nel territorio del Comune di Monforte San Giorgio;
4) il Comune di Monforte San Giorgio non risulta che abbia partecipato al bando per il “compostaggio di prossimità” dei rifiuti organici, indetto con decreto n. 271/2019 del Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana e scaduto il 20 settembre 2019, per la realizzazione di piccoli impianti per il trattamento della frazione organica di piccola scala, delle strutture ausiliarie connesse all’installazione e gestione delle apparecchiature stesse e degli eventuali interventi di adeguamento di strutture esistenti necessarie al loro funzionamento, con capacità massima di trattamento di 130 tonnellate annue per il compostaggio di comunità e 80 tonnellate per il locale;
5) con Delibera n. 27 del 9 settembre 2014, invece, il Consiglio Comunale di Monforte San Giorgio, sulla base di attenta considerazione delle caratteristiche del territorio e dopo ampio dibattito, stabiliva “Di vietare, quale atto di indirizzo politico-amministrativo, l’insediamento sul territorio comunale di industrie e/o impianti potenzialmente nocivi per la salute pubblica e per l’ambiente meglio specificati nell’allegato 1. Di vietare,
altresì gli insediamenti industriali sul territorio comunale di attività soggette al D.Lgs. 334/99 così come modificato dal D.Lgs. 238/05 (aziende a rischio di incidente rilevante)”. Non risulta che tale indirizzo sia stato
modificato e men che meno abrogato. L’impianto di cui al punto 3), specie se destinato alla produzione di biogas, può rientrare in entrambe le categorie, essendo espressamente vietato qualsiasi deposito e
trattamento di rifiuti, di grassi e di altre parti di animali, normalmente presenti nella frazione umida del rifiuto solido urbano nonché l’ammasso di prodotti che, fermentando, possono produrre gas infiammabili,
con conseguenti rischi d’incendio;
6) non risulta che nel programma politico-elettorale del Sindaco e della sua Lista vi fosse quello della costruzione, sul territorio comunale, di un impianto pubblico o privato di rilevanza provinciale per lo smaltimento di rifiuti sul territorio comunale – tanto impattante sull’ambiente e vincolante in termini sociali e
ambientali – né il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo politico–amministrativo, risulta che gli
abbia mai espressamente dato tale mandato;
7) non risultano indirizzi del Consiglio Comunale di Monforte San Giorgio, ai sensi dell’articolo 14, n. 7, tendenti a stabilire i criteri specifici per la partecipazione dell’Ente locale alla Società consortile S.R.R. e quelli per la
designazione dei Rappresentanti comunali in seno al medesimo Ente;
8) il Sindaco di Monforte San Giorgio, dott. Giuseppe Cannistrà, secondo quanto si rileva dal sito della Società consortile, con decorrenza dal 13 marzo 2020 (ovvero nove giorni dopo la Delibera di cui al precedente
punto 3), ha assunto la carica di Consigliere di amministrazione del S.R.R. Città metropolitana di Messina, sconoscendosi, tuttavia, i termini del procedimento dai quali è scaturita la designazione per tale carica nell’ambito di una Società pubblica;
9) si è appreso solo in questi giorni di maggio, dalla stampa che l’impianto di cui al precedente punto 3) avrà capacità di trattamento per 42.000 (quarantaduemila) tonnellate annue e che, secondo le voci raccolte, sarà collocato nel territorio di Monforte Marina, in zona ex ASI, contiguo a un torrente e a vene d’acqua, in prossimità della spiaggia comunale (circa 230 m.), di abitazioni civili (le più vicine a circa 130 m.), di attività di
rimessaggio da diporto (circa 150 m.), in area direttamente interessata da fiorenti attività agricole e artigianali;
10) il procedimento amministrativo finalizzato a rilasciare “l’indicazione” (ovvero l’assenso) del Comune di Monforte San Giorgio, atto endoprocedimentale in carenza del quale l’individuazione non avrebbe potuto
avere luogo, non risulta abbia avuto alcuna pubblicità, tradendo lo spirito degli articoli 35 lett. b) e 85 dello Statuto comunale, tanto più che, ai sensi articolo 74, comma 8, dello Statuto medesimo, ove l’accordo comporti una variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso avrebbe dovuto anche essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza;
11) dalla Delibera Presidenziale S.R.R. di cui al precedente punto 3) non si evincono nemmeno gli adempimenti tecnico-amministrativi sulla base dei quali il Comune di Monforte San Giorgio ha manifestato la disponibilità
ad accogliere sul territorio un impianto di compostaggio, come le delibere di Giunta, la determinazione del suo tecnico comunale incaricato di valutare, sia pur in via preliminare, l’idoneità del sito prescelto e la fattibilità tecnica ed economica dell’opera, ecc., in modo tale che, come è avvenuto per il sito messinese di Mili, non sia il Comune a subire incondizionatamente l’iniziativa della S.R.R. e dei suoi tecnici (v. Determinazione presidenziale S.R.R. n. 03 del 4 marzo 2020 relativa al sito di Mili);
12) nel procedimento di cui al precedente punto 10) noi cittadini riteniamo che avremmo avuto il diritto di essere informati e di poter partecipare, ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto comunale, diritto che è stato violato
dalla “segretezza” della procedura, tanto più che nulla è stato detto nemmeno dai Consiglieri comunali, che pure rappresentano l’intera comunità e alla quale, se correttamente informati, dovrebbero costantemente
rispondere;
13) non è dato comprendere sulla base di quali valutazioni tecniche sia stato individuato nel Comune di Monforte San Giorgio, innanzitutto, e nella sua Frazione Marina, in particolare, il luogo in cui ubicare l’impianto di
dimensioni industriali per il trattamento della frazione umida dei rifiuti di buona parte dei Comuni facenti
parte della Città metropolitana;
CHIEDIAMO Ex art. 94, lett. b) dello Statuto comunale
al Consiglio Comunale, ristabilendo la trasparenza del metodo e del controllo democratico, di pronunciarsi politicamente sull’iniziativa del Comune di cui al precedente punto 3) e, poiché ne sussistono i presupposti (tra i quali anche l’assoluta non vincolatività dell’atto, v. punto 2), deliberare per la decadenza degli effetti della dichiarazione
comunale di disponibilità ad accogliere l’impianto provinciale per il trattamento dei rifiuti organici, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 74, comma 8, dello Statuto comunale;
al Consiglio Comunale, di accertare, nell’esercizio dei poteri ispettivi propri di ciascun Consigliere e di quelli generali di indirizzo politico, amministrativo e controllo d’attuazione, la conformità dell’atto di assenso trasmesso dal Comune al SRR per la costruzione nel territorio comunale di un grande impianto di smaltimento di rifiuti urbani, tenendo conto della sopra ricordata Delibera n. 27 del 9 settembre 2014 (v. punto 5), facendo chiarezza sul procedimento di individuazione dell’area nella quale collocarlo e sulle relative valutazioni tecniche, al fine di un chiarimento sulle responsabilità politiche e tecniche, ma anche per verificarne il differente impatto rispetto ai più piccoli impianti di “compostaggio di prossimità”;
al Consiglio Comunale, di far conoscere se, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, n. 7, dello Statuto comunale e dall’articolo 6 della Legge Regione Sicilia 8 aprile 2010, n. 9, abbia specificamente adottato atti di indirizzo circa la partecipazione alla Società consortile S.R.R. di cui sopra e se, anche al fine di evitare una “deregulation che spesso è l’anticamera della corruzione” e in autonoma attuazione dei principi di cui all’articolo 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, abbia già fissato i requisiti di onorabilità, culturali e professionali minimi che debbano essere posseduti ed espressi dai rappresentanti comunali presso la Società medesima, provvedendo di conseguenza in caso negativo;
al Consiglio Comunale, su iniziativa del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, di programmare più sedute pubbliche per la specifica discussione di tutti gli aspetti dei possibili progetti e delle alternative e, segnatamente, degli aspetti tecnici rilevanti con riguardo al complessivo impatto sul territorio di impianti di smaltimento dei rifiuti,
dopo che sia stata resa nota con precisione e ufficialmente ai cittadini l’area per la quale è stato dato dal Comune l’assenso all’insediamento dell’impianto di trattamento dei rifiuti;
al Sindaco, dott. Giuseppe Cannistrà, di valutare autonomamente e in autotutela la revoca dell’atto comunale, di cui si sconoscono l’autore e gli estremi, con il quale è stata data la manifestazione di disponibilità ad accogliere nel territorio del Comune di Monforte San Giorgio l’impianto di trattamento dei rifiuti di cui al precedente punto 3);
al Sindaco, dott. Giuseppe Cannistrà, di far conoscere i motivi per i quali il Comune, non ritenendo di aderire a un bando per la costruzione di piccoli impianti di compostaggio comunali, abbia poi dato, in difformità all’indirizzo politico di cui alla ricordata Delibera di Consiglio (v. punto 5), il suo assenso alla costruzione, sul territorio di Monforte San Giorgio, di un impianto di trattamento dei rifiuti di rilievo provinciale in prossimità del mare;
al Sindaco, dott. Giuseppe Cannistrà, di far conoscere, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della Legge Regionale 8 aprile 2010, n. 9 istitutiva delle S.R.R., sulla base di quali disposizioni di legge e/o
regolamentari sia stato designato prima quale Rappresentante del Comune e poi Consigliere di Amministrazione del S.R.R. di Messina Area metropolitana e chi, anche nel Comune di Monforte San Giorgio, siano, rispettivamente i
Responsabili dei procedimenti di designazione e di quelli dei relativi provvedimenti, indicando, in altre parole, come e sulla base di quali requisiti si sia giunti all’individuazione della sua persona quale rappresentante del Comune
nell’Assemblea dei Soci e nell’Organo della Società consortile;
al Sindaco, dott. Giuseppe Cannistrà, di far conoscere, nel corso di una pubblica seduta del Consiglio Comunale o con altro atto formale, se, in qualità di Consigliere di Amministrazione del S.R.R. e in deroga a quanto disposto dall’articolo 6, comma 4 della Legge Regionale 8 aprile 2010, n. 9, sia previsto che possa percepire, sotto qualsiasi forma, compensi, rimborsi, gettoni di presenza, altre utilità ecc., a carico della predetta Società di Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti – Area metropolitana di Messina, essendo irregolarmente omessa tale indicazione sul sito sociale, e per quali importi;
PROPONIAMO
Ex art. 94, lett. c) dello Statuto comunale
per gli stessi motivi e in via subordinata e ove quanto richiesto in precedenza ex art. 94, lett. b) dello Statuto non abbia trovato accoglimento, che, sulla base di un’accurata istruttoria tecnica, si revochi l’assenso dato al SRR e si avvii un procedimento amministrativo tendente ad accertare, in via autonoma e preliminare e nell’esclusivo interesse dei
cittadini monfortesi, quale impatto potrebbe avere un impianto di compostaggio di dimensioni industriali sul territorio comunale e, in comparazione, quale potrebbe invece essere, in alternativa, l’impatto di piccoli impianti collettivi “di prossimità”, gestiti direttamente dal Comune, quali quelli previsti al precedente punto 4).