Torregrotta, il Comune dovrà restituire ai cittadini delle somme pagate per canoni di depurazione delle acque reflue

Il Comune di Torregrotta dovrà restituire delle somme pagate dai cittadini come canoni di depurazione delle acque reflue, che sarebbero state richieste nonostante il mancato funzionamento del depuratore. Un gruppo di cittadini, dopo avere inutilmente chiesto all’Ente la restituzione delle somme, col patrocinio dell’Avv. Stefano Giorgianni del Foro di Barcellona P.G. intentava nel 2012 una causa innanzi al Giudice di Pace di Rometta che – accertato il mancato funzionamento del depuratore (deponevano in tal senso gli accertamenti eseguiti dall’ASP n. 5, dalla Capitaneria di Porto e dall’ARPA) nel periodo 2006-2010 –  “visto l’art. 2041 c.c. e ritenuto che il Comune convenuto si è arricchito, senza giusta causa, a danno degli attori, va dichiarato il diritto di ognuno di questi ultimi alla ripetizione di quanto esso Comune ha conseguito senza giusta causa”, condannandolo alla restituzione delle somme illegittimamente pretese nel corso degli anni oltre al pagamento delle spese processuali.

Il Comune proponeva appello. I cittadini resistevano in giudizio sempre col patrocinio dell’Avv. Stefano Giorgianni. In data 8 febbraio 2024 il Tribunale di Messina, rigettava l’appello proposto dal Comune, condannandolo al pagamento di altre spese legali.

Vi sono almeno altri due giudizi pendenti in appello, sempre a seguito di soccombenza del Comune in primo grado, nell’ambito dei quali i cittadini sono difesi dall’Avv. Giorgianni e dall’Avv. Nino Todaro. In uno dei due, su richiesta del Comune, è stata disposta una CTU affidando l’incarico all’Ing. Gaetano De Lorenzo, il quale ha rassegnato al Tribunale le seguenti conclusioni: “sulla base della documentazione in atti, il sottoscritto può affermare che, almeno a partire dal 2005, l’impianto non poteva più svolgere la funzione per il quale era stato costruito. Pertanto, si è verificato lo sversamento in mare di liquami fognari in cui erano presenti sostanze inquinanti in concentrazione superiore ai limiti di Legge, sia con riferimento ai valori prescritti dalla normativa vigente tra il 2006 e il 2011, sia a quelli meno restrittivi prescritti dalla previgente normativa a cui si riferisce la progettazione dell’impianto”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *